Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo, in quanto componente di primaria importanza del patrimonio culturale e del sistema economico del Paese.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, nel quadro della competenza concorrente tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sostiene la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo, allo scopo di assicurare pari opportunità di fruizione a tutti i cittadini nonché di salvaguardare la creatività e la libertà di espressione.
      3. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:

          a) la musica;

          b) il teatro;

          c) la danza;

          d) le manifestazioni circensi, lo spettacolo viaggiante, le esibizioni degli artisti di strada e ogni altra forma di spettacolo popolare.